Art. 1.

      1. A ogni parlamentare in carica è riconosciuto il diritto all'accesso a tutti i documenti e agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, degli enti e delle aziende pubbliche o a partecipazione a maggioranza pubblica, nonché degli enti e delle strutture militari. Il parlamentare è dispensato dal possedere l'eventuale nulla osta di segretezza per l'accesso; fanno eccezione il Comando delle Forze alleate dell'Europa meridionale della NATO e le altre strutture militari a comando misto multinazionale, istituite in seguito ad accordi bilaterali o multilaterali, presenti sul territorio italiano.
      2. Previa semplice richiesta verbale, ogni funzionario o impiegato della pubblica amministrazione è tenuto a dare in visione o a consegnare copia del documento richiesto al parlamentare, nonché a farlo accedere agli uffici.
      3. Per tutti i documenti che possono contenere elementi di carattere personale riservato, il parlamentare si deve impegnare per iscritto a non divulgare il contenuto di quelle parti che possano rendere identificabile una persona fisica o comunque porre in relazione tale persona con fatti o argomenti inerenti la sfera personale e privata.